ORDINANZA PER LA CUSTODIA DEI CANI E MISURE DI PREVENZIONE
IL SINDACO
Premesso:
Che i proprietari dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e rispondono, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall’animale stesso; la Legge prevede che ogni cane detenuto venga iscritto all’anagrafe canina e venga munito di un microchip per il riconoscimento;
Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo;
Considerato che,
- sono pervenute numerose segnalazioni da parte di cittadini sulla scorretta ed irresponsabile conduzione da parte di proprietari di cani lasciati incustoditi nel territorio comunale su spazi o strade pubbliche, talvolta responsabili di aggressioni nei confronti di altri animali o cittadini;
- diversi cani circolano liberamente nei luoghi pubblici e privati;
Valutata la necessità di affrontare in maniera efficace il problema riguardante la custodia dei cani da parte dei proprietari e dei detentori al fine di evitare il rischio di aggressioni nei confronti di altri animali o dei cittadini;
Ritenuto opportuno adottare provvedimenti conseguenti per limitare i rischi di aggressioni agli utenti dei luoghi pubblici e privati;
Vista la L. 281/91 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”;
Vista la Legge Regionale n. 34/1993 “Tutela e controllo degli animali da affezione”;
Visti gli artt. 672 C.P. (omessa custodia e malgoverno di animali) e 727 C.P. (abbandono di animali);
Vista l’ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2013 concernente la “tutela dell’incolumità pubblica dell’aggressione dei cani” (prorogata con ordinanza Min. Salute del 28/08/2014);
Visti l’artt. 7 bis, 50 e 54 del D. lgs 267/2000 T.U.E.L.
Al fine di garantire la sicurezza e la incolumità pubblica, ponendo norme comportamentali a carico dei proprietari, possessori e detentori di cani, per una maggiore responsabilizzazione degli stessi e per far loro acquisire una corretta ed appropriata cultura cinofila;
ORDINA
I proprietari o i detentori di cani di vigilare costantemente sugli animali, essendone direttamente responsabili nel rispetto delle disposizioni di legge.
Tutti i proprietari o detentori di cani sono tenuti ad osservare le seguenti norme e prescrizioni:
- E’ vietato lasciare incustoditi gli animali domestici per le strade e spazi pubblici;
- I proprietari o detentori sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per evitare la fuga dell’animale fuori dalle proprietà private;
- Adeguare la recinzione di pertinenza in modo tale da impedire che l’animale possa scavalcarla ovvero superarla con la testa e/o introdurvi le fauci verso l’esterno al fine di evitare la fuga o di arrecare danno a terzi;
I cani incustoditi e ritrovati fuori dalle rispettive proprietà private o dal luogo di abituale custodia verranno accalappiati ed ai proprietari verrà applicata una sanzione;
Il proprietario ed il detentore sono comunque tenuti ad adottare tutte le misure e le precauzioni necessarie per evitare che l’animale possa nuocere alle altre persone o animali;
Le violazioni alla presente Ordinanza saranno, inoltre, perseguite ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.